Accessibilità degli edifici pubblici per i disabili

Il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità sottolinea che l’accessibilità dell’ambiente costruito è fondamentale per la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società e che la Legge sull’uguaglianza delle opportunità delle persone con disabilità (ZIMI) vieta la discriminazione basata sulla disabilità anche nell’uso di strutture ad uso pubblico, quali ad esempio strutture culturali, educative, sanitarie e amministrative, nonché edifici commerciali e di trasporto.

La ZIMI stabiliva che tutti gli edifici esistenti di questo tipo dovevano essere adeguati all’accessibilità delle persone con disabilità entro e non oltre l’11 dicembre 2025. Poiché la legislazione originaria non prevedeva sanzioni chiare o controlli ispettivi in caso di mancato rispetto di tali obblighi, è stata adottata una modifica della legge (ZIMI-D), entrata in vigore nel gennaio 2026. Le nuove norme richiedono, tra l’altro, che gli adeguamenti siano realizzati con misure edilizie e tecniche adeguate, indicatori acustici e luminosi e informazioni appropriate. Se tali adeguamenti non possono essere realizzati a causa di impossibilità tecnica o onere sproporzionato, il proprietario deve motivarlo e conservare la valutazione fino alla metà di luglio 2026.

L’emendamento ha anche creato la base giuridica per l’ispettorato edile per controllare l’accessibilità degli edifici e applicare misure ispettive e sanzioni penali. Sono inoltre disponibili al pubblico un punto di consulenza e informazione nazionale sull’accessibilità architettonica, uno strumento online e un manuale che aiutano i proprietari e i gestori a identificare gli ostacoli e a pianificare gli adeguamenti necessari.

Link: Accessibilità degli edifici pubblici per le persone con disabilità (nuova scheda,[gov.si, sloveno]